Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
L' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, è sostituito dal seguente:
«I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall' articolo 121 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.
Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.
La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro.
Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto
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