Legge 20.05.1982, n. 270
TITOLO IV - Norme comuni e finali
Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalità previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.
Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.
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