D.P.R. 10.02.1983, n. 89
In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole suindicate.
A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico:
a) per la scuola in lingua italiana: un posto per la scuola elementare; un posto per la scuola secondaria;
b) per la scuola in lingua tedesca: due posti per la scuola elementare; tre posti per la scuola secondaria;
c) per la scuola delle località ladine: un posto per la scuola elementare.
Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine.
I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo.
Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma è ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Per le esigenze
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