D.P.R. 10.02.1983, n. 89
Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il personale docente appartenente ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 13 può chiedere il trasferimento, rispettivamente nei ruoli previsti dalle lettere a) e b) dello stesso art. 13, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30% del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei due ruoli.
Il personale docente di cui al precedente comma, qualora ottenga il trasferimento in altra provincia, non può chiedere di essere trasferito nei ruoli di cui alle lettere a) o b) del citato art. 13, se non sia trascorso lo stesso periodo di quattro anni dalla nomina rispettivamente nel ruolo di cui alle lettere c) o d).
Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, delle scuole secondarie può chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie delle corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca, purché in possesso della prescritta abilitazione, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo delle rispettive cattedre di seconda lingua.
Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie di altra provincia può chiedere il trasferimento nelle scuole della provincia di Bolzano, secondo le disposizioni vigenti in materia; per i trasferimenti nei posti direttivi o d'insegnamento in lingua tedesca o delle scuole elementari è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui all'art. 13, comma ottavo, de
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