D.P.R. 10.02.1983, n. 89
Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame è comunicato al Ministro della pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (ora Consiglio nazionale della pubblica istruzione, n.d.r.) prevista dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia.
La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge.
La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.
La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento.
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