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D.P.R. 10.02.1983, n. 89

Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. (G.U. 02.04.1983, n. 91)

Art. 9 -

Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame è comunicato al Ministro della pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (ora Consiglio nazionale della pubblica istruzione, n.d.r.) prevista dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia.

La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge.

La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento.

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