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Legge 04.05.1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)

Titolo I - Dell'affidamento dei minori

Art. 5 -

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

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