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Legge 04.05.1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)

Titolo II - Dell'adozione

Capo I - Disposizioni generali

Art. 6 -

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

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