Legge 04.05.1983, n. 184
Titolo II - Dell'adozione
Capo II - Della dichiarazione di adottabilità
Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune.
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