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Legge 04.05.1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)

Titolo II - Dell'adozione

Capo II - Della dichiarazione di adottabilità

Art. 21 -

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.

La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

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