Legge 04.05.1983, n. 184
Titolo III - Dell'adozione internazionale
Capo I - Dell'adozione di minori stranieri
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età; 3
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età; 4
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. 5 . 6
Vedi ora art. 27 d.lgs. 26.03.2001
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