IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 04.05.1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)

Titolo III - Dell'adozione internazionale

Capo I - Dell'adozione di minori stranieri

Art. 39 quater -

1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età; 3

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età; 4

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. 5 . 6

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.