Legge 04.05.1983, n. 184
Titolo IV - Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
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