IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 04.05.1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)

Titolo IV - Dell'adozione in casi particolari

Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 44 -

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.