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Legge 04.05.1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)

Titolo IV - Dell'adozione in casi particolari

Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 45 -

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dall'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

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