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Legge 04.05.1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)

Titolo IV - Dell'adozione in casi particolari

Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 47 -

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

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