Legge 04.05.1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)
Titolo V - Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".
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