Legge 04.05.1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)
Titolo V - Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
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