Legge 04.05.1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)
Titolo VI - Norme finali, penali e transitorie
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.
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