Legge 04.05.1983, n. 184
Titolo VI - Norme finali, penali e transitorie
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".
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