Legge 04.05.1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (G.U. 17.05.1983, n. 133 - S.O.)
Titolo VI - Norme finali, penali e transitorie
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.