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Legge 11.08.1984, n. 449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. (G.U. 13.08.1984, n. 222)

Allegato - Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione

1. Legislazione sui culti ammessi.

La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della Costituzione,

e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.

Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

2. Libertà in tema di religione.

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

3. Oneri di culto.

La Repubblica italiana, a

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