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Legge 11.08.1984, n. 449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. (G.U. 13.08.1984, n. 222)

Art. 12 -

Ferma restando la responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezion

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