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Legge 11.08.1984, n. 449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. (G.U. 13.08.1984, n. 222)

Art. 13 -

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

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