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Legge 11.08.1984, n. 449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. (G.U. 13.08.1984, n. 222)

Art. 20 -

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

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