Legge 11.08.1984, n. 449
L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
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