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Legge 11.08.1984, n. 449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. (G.U. 13.08.1984, n. 222)

Art. 7 -

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

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