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Legge 29.10.1984, n. 720

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (G.U. 29.10.1984, n. 298)

Art. 2 -

Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119.

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B 4 .

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

4

La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1985, n. 243 (Gazz. Uff. 6 novembre 1985, n. 261-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, quarto comma, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

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