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Legge 27.12.1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. (G.U. 10.01.1986, n. 7)

Tabella A - Indennità di carica ai sindaci

Comuni fino a 3.000 abitanti L. 400.000
da 3.001 a 5.000 abitanti L. 600.000
da 5.001 a 30.000 abitanti L. 800.000
da 30.001 a 50.000 abitanti L. 900.000
da 50.001 a 100.000 abitanti L. 1.100.000
da 100.001 a 250.000 abitanti L. 1.300.000
da 250.001 a 500.000 abitanti L. 1.500.000
oltre 500.000 abitanti L. 2.000.000

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

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