Legge 27.12.1985, n. 816
Ai consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:
1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;
2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;
3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;
4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000.
La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
I consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
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