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Legge 27.12.1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. (G.U. 10.01.1986, n. 7)

Art. 11 - Indennità di presenza dei consiglieri provinciali

Ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;

2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;

3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;

4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli provinciali possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

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