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Legge 27.12.1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. (G.U. 10.01.1986, n. 7)

Art. 13 - Rimborsi di spese e indennità di missione

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, e dall'art. 3, primo e secondo comma, della L. 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi ass

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