Legge 27.12.1985, n. 816
I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il primo aggiornamento avrà luogo il 1° gennaio 1988.
L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.
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