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Legge 27.12.1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. (G.U. 10.01.1986, n. 7)

Art. 24 - Esercizio delle funzioni consiliari

I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

Nei comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.

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