Legge 27.12.1985, n. 816
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.
Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente.
I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.
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