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Legge 27.12.1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. (G.U. 10.01.1986, n. 7)

Art. 6 - Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente.

I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

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