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Legge 27.12.1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. (G.U. 10.01.1986, n. 7)

Art. 7 - Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi delle aziende speciali

Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi delle predette aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

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