Legge 27.12.1985, n. 816
Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.
Ai componenti degli organi esecutivi delle predette aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.
I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.
I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
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