Legge 27.12.1985, n. 816
Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio.
Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.
I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.
I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.