IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 14.05.1985, n. 246

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione. (G.U. 10.06.1985, n. 135)

Art. 1 -

Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r, e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana.

Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonché, fatta eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono, altresì, comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelle inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.

Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attività promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione statale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.