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D.P.R. 14.05.1985, n. 246

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione. (G.U. 10.06.1985, n. 135)

Art. 6 -

Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale. 1

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La Regione Sicilia ha sollevato eccezione di incostituzionalità di norme contenute nella legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegato alla finanziaria 1997) in materia di razionalizzazione della rete scolastica (o dimensionamento), perché le riteneva lesive della propria autonomia statutaria.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 24 marzo-2 aprile 1999 ha dichiarato infondate le questioni, osservando che nella regione siciliana i piani di aggregazione, fusione e soppressione di scuole di cui all'art. 51 del Testo unico sono predisposti dalla Regione, d'intesa con l'amministrazione statale.

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