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D.P.R. 14.05.1985, n. 246

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione. (G.U. 10.06.1985, n. 135)

Art. 9 -

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, in quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazione di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

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