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Decreto Ministro del tesoro 22.11.1985

Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica. (G.U. 03.12.1985, n. 284)

Art. 2 -

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/84, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere relative alle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura dell'11% lordo.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato liquidano annualmente gli interessi previsti nel precedente primo comma, tenendo presente che la valuta decorre, per quanto riguarda gli accreditamenti, dal giorno della loro esecuzione, e, per quanto riguarda i prelevamenti, dal giorno lavorativo precedente ai prelievi stessi.

Le somme relative agli interessi sono accreditate alle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici con valuta 1° gennaio dell'anno successivo e scritturate per l'ammontare complessivo in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base delle contabilità presentate dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un ordinativo diretto tratto sul cap. 4678 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato «Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato; somme da corrispondere ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente il sistema di tesoreria unica», a favore del capo della tesoreria di Roma per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

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