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Decreto Ministro del tesoro 22.11.1985

Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica. (G.U. 03.12.1985, n. 284)

Art. 3 -

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 è commisurato, dal 14 novembre 2001, al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea diminuito di mezzo punto percentuale. 1

A decorrere dall'anno 2001 l'accreditamento a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri è effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e le relative somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma. 2

Per l'eliminazione del sospeso di cui sopra, si applicano le procedure indicate al quarto comma del precedente art. 2.

1

Comma prima sostituito dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001 e poi così modificato dall'art. 1, Decr. 26 settembre 2005.

2

Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001.

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