Decreto Ministro del tesoro 22.11.1985
Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 è commisurato, dal 14 novembre 2001, al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea diminuito di mezzo punto percentuale. 1
A decorrere dall'anno 2001 l'accreditamento a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri è effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e le relative somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma. 2
Per l'eliminazione del sospeso di cui sopra, si applicano le procedure indicate al quarto comma del precedente art. 2.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.