Decreto Ministro del tesoro 22.11.1985
Il tasso di interesse annuo posto a carico dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici sulle somme scritturate in conto sospeso «collettivi», a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, è commisurato al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea aumentato di tre punti. 3
Per il periodo iniziale di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, il tasso di interesse posto a carico dei suddetti tesorieri o cassieri è commisurato al tasso ufficiale di sconto.
Comma così modificato dall'art. 1, Decr. 26 settembre 2005.
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