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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo I - Disposizioni generali. Presupposto dell'imposta

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 20 [17 bis] - Prestazioni pensionistiche 127

[1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17 128 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 129 , assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 130 , comma 1-bis 131 .

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestaz

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