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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo I - Disposizioni generali. Presupposto dell'imposta

Art. 20 bis - Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione 133

1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.

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Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

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