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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo I - Disposizioni generali. Presupposto dell'imposta

Art. 24 [21] - Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10 147 .

3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono 148 .

147

Comma sostituito dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330

148

Comma sostituito dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330; modificato da: art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352; comma 22, art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; sostituito dal comma 6, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

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