D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I - Disposizioni generali. Presupposto dell'imposta
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 12 .
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21 13 , salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17 14 , anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17 15 , nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Rinvio modificato ai sensi di
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