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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo II - Redditi fondiari

Art. 34 [31] - Determinazione del reddito agrario

1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 28 166 . Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 29 e 30 167 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 30 168 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.

4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 28 169 . 170

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