IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo II - Redditi fondiari

Art. 35 [32] - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 31 171 il reddito agrario si considera inesistente.

171

Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.