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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo II - Redditi fondiari

Art. 39 [36] - Decorrenza delle variazioni

1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 38 178 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.

178

Rinvio modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

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