D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo IV - Redditi di lavoro dipendente
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 51 241 salvo quanto di seguito specificato:
a) [ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 242 , i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria] 243 ;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 50 244 , i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, es
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