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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo VI - Redditi di impresa

Art. 57 [53, comma 2] - Ricavi 284

1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

284

Articolo modificato dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90; sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

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