D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo VI - Redditi di impresa
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 301 e degli altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, 302 conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 303 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 304 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 305 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101
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